Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22214 del 22 maggio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Sussiste la cooperazione nel delitto colposo quando il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli.

(massima n. 2)

In tema di omicidio colposo plurimo, nel sistema delineato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile), la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo compete al sindaco quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale ruolo può essere in concreto esercitato dal sindaco, indipendentemente dal personale possesso di cognizioni tecniche, grazie al supporto tecnico del centro operativo comunale previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, concernente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze).

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