Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28594 del 20 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l'accertamento circa la falsità del contenuto della attestazione non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione stessa. (Fattispecie in cui il direttore dei lavori affidati da un ente pubblico per la messa in sicurezza di una strada aveva falsamente certificato l'avvenuta eliminazione del pericolo senza però aver avuto contezza dei lavori effettivamente eseguiti).

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