Consiglio di Stato Sez. Comm. Spec. sentenza n. 920 del 28 aprile 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di ricorso straordinario, la sospensione cautelare č adottata non dal Presidente della Repubblica ma dal Ministero con atto conforme al parere (che ha carattere vincolante, e, quindi, in questa fase perde l'originario carattere consultivo e semivincolante per assumere un vero e proprio carattere decisorio). Pertanto č sufficiente che l'atto stesso venga semplicemente giustificato con riferimento al parere, senza necessitā di alcuna motivazione in senso tecnico.

(massima n. 2)

In sede di ricorso straordinario, al fine di rendere compatibile l'urgenza di provvedere sulla domanda cautelare con la tutela dell'Amministrazione e dei contro interessati, il collegio: a) accerta preliminarmente se la domanda cautelare č assistita dai prescritti requisiti del "periculum in mora" e del danno grave ed irreparabile; b) nel caso di sussistenza dei prescritti requisiti adotta una deliberazione cautelare provvisoria, che diventa definitiva se il Ministero competente od una qualsiasi delle parti non ne chieda il riesame entro il termine di 60 giorni (in analogia all'identico termine previsto dall'art. 9, comma 4, D.P.R. n. 1199/1971), e nella quale si preannuncia il rinvio del ricorso a data fissa per l'esame del merito una volta decorso un ulteriore termine di 120 giorni (per consentire eventuali domande d'accesso o la presentazione e lo scambio tra le parti di eventuali memorie, motivi aggiunti o ricorsi incidentali, ovvero la predisposizione della relazione ministeriale); c) nel caso di riesame, adotta una deliberazione cautelare definitiva, contenente la fissazione della data per l'esame di merito; d) dispone la trasmissione immediata (senza passare attraverso il Segretariato Generale) della deliberazione cautelare dalla sezione al Ministero competente mandando alla segreteria di pubblicare il parere sul sito istituzionale del Cons. St.; e) in analogia con quanto previsto per il ricorso giurisdizionale, deve ritenersi consentita anche l'emanazione di altre misure cautelari provvisorie.

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