Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 2929 del 7 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La presentazione della querela di falso comporta la sospensione necessaria del giudizio soltanto se la questione di falso possiede il carattere di pregiudizialità e se non appare manifestamente infondata o dilatoria. In materia di sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio operato dall'art. 79 D.Lgs. n. 104/2010, allorquando il giudizio pregiudicato presenti una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice di tale giudizio non può adottare il provvedimento di sospensione senza avere prima esaminato e deciso tale questione, poiché l'eventuale fondatezza di essa rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, impedendo che la questione oggetto del giudizio pregiudicante possa essere decisa.

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