Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 965 del 14 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La riunione nel giudizio di primo grado di ricorsi tra loro connessi costituisce una facoltā del giudice, il cui mancato esercizio non č soggetto all'obbligo di motivazione né si trasfonde in un vizio della decisione emanata in tal modo; di conseguenza non č configurabile alcun vizio della decisione per avere disatteso le istanze della ricorrente e provocato un pregiudizio economico dovuto alla proposizione di distinti appelli avverso le decisioni recettive, essendo connaturato alla proposizione dell'azione giudiziale che la parte sopporti le spese per la conduzione del processo, la cui riparazione trova luogo soltanto a carico del soccombente nel caso di esito favorevole dell'impugnazione.

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