Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 902 del 6 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile di cui all'art. 37 D.Lgs. 104/2010 costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietą dei termini d'impugnazione. Di conseguenza la sopra citata norma deve considerarsi di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalitą giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettivitą della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave "vulnus" del pariordinato principio di paritą delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.

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