Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 34 del 19 novembre 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 13 c.p.a., in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo - anche successivamente alle modifiche intervenute con il d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160 - il criterio principale č quello della sede dell'autoritā che ha emesso l'atto impugnato e che tale criterio č sostituito da quello inerente gli effetti "diretti" dell'atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in un diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.

(massima n. 2)

L'informativa antimafia atipica integra atto endoprocedimentale non dotato di efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, neppure di effetti "diretti". Ne consegue che, la competenza dei Tar, anche in ordine all'impugnativa dell'informativa, si radica in funzione del provvedimento lesivo finale (fattispecie concernente diniego di subappalto a seguito di emissione di informativa prefettizia atipica).

(massima n. 3)

Stante la natura inderogabile annessa dal Codice del processo amministrativo alla competenza dei Tribunali regionali, l'individuazione in concreto della stessa non puō dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento dal Tribunale rimettente, ma deve necessariamente promanare dall'applicazione obiettiva delle regole dell'ordinamento, con la conseguenza che č irrilevante la circostanza che il Tar originariamente adito, nel declinare la propria competenza a decidere in materia e nel sollevare il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.a., D.Lgs. n. 104/2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal secondo correttivo, approvato con decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160), abbia indicato un Tar diverso da quello ritenuto competente dal Consiglio di Stato.

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