Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1672 del 18 marzo 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

Anche in sede di giustizia amministrativa può essere dedotta la sussistenza di danni c.d. esistenziali, che vanno ricondotti nell'alveo dei danni non patrimoniali, la cui risarcibilità è subordinata a precise condizioni, rappresentate alternativamente dalla sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge e dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito a condizione, in quest'ultimo caso, che la violazione sia stata grave e che le conseguenze della lesione non siano stati futili. La pretesa risarcitoria esige un'allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa. Va esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi, non scaturenti da lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.

(massima n. 2)

In applicazione del c.d. criterio della vicinanza della prova, costituente principio regolatore della disciplina della distribuzione dell'onere della prova tra le parti processuali, grava dunque sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza e l'ammontare dei danni non patrimoniali azionati in giudizio.

(massima n. 3)

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione sebbene la prova dell'an e del quantum dei danni possa essere fornita anche in via presuntiva, la stessa deve pur sempre fondarsi su circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti che consentano di risalire, secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto ignoto costituente l'oggetto principale di prova.

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