Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 6318 del 14 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accesso ai documenti amministrativi prevale anche sui cd. dati sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente: pertanto, un'impresa che abbia partecipato ad una procedura di evidenza pubblica vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della gara, tra i quali rientrano anche i certificati del Casellario giudiziario con i quali i concorrenti certificano che i soggetti ad essi riferibili, indicati dall'art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006, non sono incorsi in una delle cause che comportano, ai sensi della stessa disposizione, l'esclusione della impresa dalla gara.

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