Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4182 del 20 agosto 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di condono di abusi edilizi, presupposto per il perfezionamento del silenzio assenso di cui all'art. 39 comma 4 L. 23 dicembre 1994 n. 724 è l'avvenuta ultimazione delle opere al 31 dicembre 1993; pertanto, deve ritenersi che il silenzio assenso si venga a formare solo nel caso in cui, quantomeno al momento dell'istanza, il manufatto, ancorché incompleto, sia pur sempre riferibile all'abuso per il quale è stato proposto il condono, in quanto in caso contrario si verificherebbe la manifesta inammissibilità dell'istanza per indeterminatezza dell'opera condonata, per cui non si potrebbe mai legittimamente formare il predetto silenzio accoglimento. Pertanto, in relazione al completamento funzionale del manufatto è necessario che, entro la predetta data, siano stati realizzati quei lavori che consentono di ritenere che il bene sia adeguato all'uso.

(massima n. 2)

Affinché possa formarsi il silenzio-assenso in materia di condono edilizio è necessario che vi sia la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall'art. 39, comma 4, L. 23 dicembre 1994 n. 724, per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993. Pertanto, nel caso di domanda di condono edilizio per mutamento della destinazione d'uso, deve escludersi che il meccanismo del silenzio assenso possa operare in presenza di dichiarazioni non veritiere e, comunque, in mancanza del completamento di quelle opere che avrebbero reso l'opera funzionale all'invocato mutamento di destinazione d'uso.

(massima n. 3)

Il mutamento di destinazione d'uso ha per effetto il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso può avvenire senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d'uso dell'immobile; pertanto, anche la prova dell'abuso è limitata a quella del diverso uso dell'immobile oppure può essere accompagnato dalla realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l'immobile non può soddisfare quella diversa funzionalità che comporta il trapasso da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra.

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