Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4374 del 27 agosto 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso della conferenza di servizi le regole dettate dall'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 per l'annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo si innestano su di una decisione c.d. pluristrutturata, che per la sua natura necessariamente contamina la disciplina giuridica del potere di autotutela, ispirata al principio del c.d. contrarius actus; pertanto, le Amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare in autotutela per far venire meno l'assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all'adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle P.A. che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte, spettando, quindi, all'Amministrazione procedente valutare se indire una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto il riesame dell'atto adottato secondo le modalitą gią seguite in occasione dell'adozione del provvedimento di primo grado.

(massima n. 2)

Nel processo amministrativo, l'omessa, insufficiente o non corretta acquisizione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado non dą luogo ad un vizio di procedura cui possa seguire l'annullamento della sentenza impugnata in appello con rinvio della causa al primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello consente di porre rimedio ad ogni incompletezza, carenza o irregolaritą dell'attivitą istruttoria.

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