Cassazione civile Sez. I sentenza n. 915 del 4 aprile 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

I «terzi» nei cui confronti sussista l'onere, ex art. 1396 c.c., di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettivitą. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l'amministrazione delle finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti all'attivitą del rappresentante.

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