Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30323 del 15 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il responsabile di un'associazione privata avente la finalitą di promuovere servizi culturali ed iniziative per il tempo libero in favore dei dipendenti della Polizia di Stato e dei loro familiari, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale - non essendo configurabile un'attivitą di formazione o di manifestazione della volontą della P.A. ovvero di esercizio di poteri autoritativi o certificativi - né quella di incaricato di pubblico servizio, dovendosi escludere che tale attivitą sia oggettivamente di pubblico interesse o che tale natura possa derivare dall'art. 16 d.P.R. 147 del 1990.

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