Cassazione civile Sez. III sentenza n. 98 del 10 gennaio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il requisito dell'essenzialitą dell'errore deve essere determinato con criteri oggettivi, non č causa di annullamento del negozio l'eventuale errato apprezzamento soggettivo, in contrasto con la realtą oggettiva, di un elemento contrattuale identificato o identificabile. (Nella specie, č stato ritenuto irrilevante ai fini della risoluzione del contratto l'errore sulla ubicazione di un appartamento in un piano dell'edificio piuttosto che in un altro).

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