Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16574 del 3 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

L'infermitą mentale di cui agli artt. 88 e 89 c.p. č concetto pił ampio rispetto a quello di «malattia mentale» potendo in essa rientrare anche i disturbi della personalitą che per consistenza, rilevanza e gravitą siano tali da incidere concretamente sulla capacitą d'intendere e di volere, proponendosi, quindi, come causa idonea ad escluderla o grandemente scemarla. Al fine di non allargare eccessivamente il campo della non imputabilitą, deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura) che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente e liberamente autodeterminarsi, e, inoltre, deve essere individuabile un nesso eziologico tra il disturbo mentale ed il fatto-reato che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo.

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