Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11914 del 12 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora un' associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo collegiale di vertice investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei fatti criminosi di maggiore importanza e, in particolare, degli omicidi di personaggi di rilievo (uomini politici, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, giornalisti, etc.), l'appartenenza di taluno degli associati al suddetto organismo puņ costituire indizio ma non prova di penale responsabilitą in ordine ai suindicati omicidi. (Nella specie la Corte, pur affermando tale principio, ha tuttavia rilevato — nel rigettare il ricorso proposto da taluni imputati avverso la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di strage, da cui era derivata la morte del dott. Paolo Borsellino e di diversi componenti della sua scorta — che i giudici di merito, a sostegno della ritenuta responsabilitą dei ricorrenti, si erano basati non sul solo fatto che costoro erano componenti della c.d. «Commissione» del sodalizio mafioso denominato «Cosa Nostra» ma anche e soprattutto sul fatto che era risultata dimostrata la prestazione, da parte loro, nell'ambito di detta commissione, di uno specifico assenso all'esecuzione del summenzionato delitto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.