Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 321 del 28 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è configurabile il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) quando il sequestro e il profitto siano direttamente ricollegabili a una causa preesistente, ancorché illecita, come nel caso di rapimento e di sottoposizione a violenze di una persona da parte dei correi nel reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti in Italia, i quali sequestrino l'ostaggio intendendo conoscere il luogo ove la vittima del sequestro abbia nascosto la sostanza, o in caso di intervenuta vendita, ottenere il suo controvalore. In tal caso, lo scopo degli agenti non è quello di conseguire il denaro quale prezzo della liberazione dell'ostaggio, in modo che ricorrono gli estremi dei reati di sequestro di persona e di tentata estorsione (artt. 605 e 56 - 628 c.p.). Alla corretta qualificazione giuridica può pervenire anche il tribunale nell'ambito del procedimento di riesame, fermo restando che la nuova qualificazione non ha effetto oltre il procedimento incidentale.

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