Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2963 del 5 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 quarto comma c.p.p., non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma deve limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta; l'imputato, conseguentemente, non può dolersi — con il ricorso per cassazione — dell'omessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 c.p.p.

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