Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2631 del 27 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di impugnazione dell'imputato su punti della decisione diversi da quello concernente l'affermazione di responsabilitą non si forma, con riguardo a quest'ultimo, il giudicato (come invece avviene nel caso di annullamento con rinvio sempre riguardante punti non attinenti alla responsabilitą), ma si dą luogo soltanto ad una preclusione di ordine processuale la quale impedisce la proposizione di questioni non dedotte ma lascia libero campo alla produzione degli effetti di eventuali cause sopravvenute di estinzione del reato (nella specie, prescrizione).

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