Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1195 del 7 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertą di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontą altrui impedendone la libera determinazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.