Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1490 del 8 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in una misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali la pena non č stata diminuita nella misura massima. (Nella specie č stata ritenuta congrua la motivazione implicitamente contenuta nell'affermazione che le attenuanti generiche venivano concesse per la «non eccessiva gravitą del fatto», in quanto la «gravitą del fatto», ritenuta in una certa misura comunque sussistente, poteva sufficientemente giustificare la riduzione di pena in una misura inferiore a quella massima).

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