Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 592 del 21 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile č inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla legitimatio ad processum, restando solo la possibilitā di esaminare la legitimatio ad causam e, in particolare, la configurabilitā e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.

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