Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1201 del 28 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regime della ridotta utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore — fissato dall'art. 350, settimo comma, c.p.p. — risponde alla specifica finalità di tutela del diritto di difesa dell'indagato medesimo, che potrebbe essere pregiudicato anche dal fatto che tali dichiarazioni vengano rese senza una previa conoscenza dell'addebito. Tale principio di garanzia non può, però, trovare applicazione quando le spontanee dichiarazioni rese in assenza del difensore riguardino l'addebito a carico di altro soggetto o si concretizzino in una chiamata di correo, giacché il diritto di difesa dei terzi non subisce alcuna menomazione per il fatto che le affermazioni a loro carico non siano state rese nel corso di un formale interrogatorio dell'accusatore. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stata annullata la sentenza di merito che aveva affermato l'inutilizzabilità della chiamata in correità effettuata, in sede di spontanee dichiarazioni, da soggetto poi deceduto, e l'impossibilità di assumere, in ordine al contenuto di dette dichiarazioni, la testimonianza degli ufficiali di P.G. che avevano raccolto e verbalizzato dette dichiarazioni).

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