Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11115 del 21 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere del giudice del merito di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. in caso di adempimento parziale dell'obbligazione va esercitato tenendo presente l'interesse patrimoniale che il creditore avrebbe avuto all'esecuzione totale, senza che possano essere presi in considerazione gli ulteriori scopi, cui l'oggetto della prestazione avrebbe dovuto essere destinato, secondo gli intendimenti e gli interessi del creditore.

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