Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 943 del 3 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di requisiti che gli indizi devono presentare per avere valenza probatoria, la «precisione» dell'indizio significa che il fatto noto deve essere indiscutibile, certo, nella sua oggettivitą, non essendo logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta ipotetico; la «gravitą» dell'indizio sta a denotare che il fatto noto deve avere una rilevante contiguitą logica con il fatto ignoto; la «concordanza», infine, sta ad indicare che gli indizi, precisi nel loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, debbono muoversi nella stessa direzione, debbono essere logicamente dello stesso segno. La «precisione» e la «gravitą», inoltre, vanno accertate sottoponendo gli indizi a vaglio anzitutto separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravitą, congiuntamente, potendo la gravitą degli uni acquistare spessore dalla accertata gravitą degli altri, mentre la «concordanza» va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano. Va infine rilevato che pił sono gli indizi gravi, precisi e concordanti, pił facile č il giudizio di probabilitą.

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