Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7568 del 3 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di valutazione della prova, quella della prova testimoniale, pur dovendo essere una valutazione critica non deve tuttavia essere per ciņ condotta all'insegna della preconcetta sfiducia nei confronti del teste. In particolare, esclusa la necessitą che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti «elementi di riscontro» richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilitą della testimonianza stessa, partendo perņ dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali. Peraltro, l'espressione «fino a prova contraria» non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi.

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