Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1625 del 8 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

È processualmente inutilizzabile il contenuto di una conversazione tra presenti intercettata in modo anomalo e fortuito (nella specie, a seguito di errato posizionamento del ricevitore di apparecchio telefonico, le comunicazioni effettuate mediante il quale siano oggetto di intercettazione regolarmente autorizzata), non potendosi estendere detta autorizzazione, legata a presupposti e parametri del tutto diversi rispetto a quelli legittimanti la cosiddetta intercettazione ambientale, a quest'ultima.

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