Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1503 del 8 giugno 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'accertamento del sicuro ravvedimento di cui all'art. 176 c.p. che costituisce il fondamento giuridico dell'istituto della liberazione condizionale postula una pił ampia e penetrante valutazione della personalitą del soggetto, che tenga conto, oltre che della condotta carceraria, anche del comportamento tenuto dallo stesso nelle varie manifestazioni della sua vita, nonché della volontą di reinserimento nella societą, dedotta dall'interesse dimostrato per i valori etici e sociali, dalle prove di altruismo e di solidarietą, dall'interesse dimostrato per le vittime dei reati commessi e dal fattivo intendimento di riparare le conseguenze dannose dei medesimi.

(massima n. 2)

L'estinzione del reato non fa venir meno l'obbligo del risarcimento del danno, in quanto non si tratta di un effetto automatico, essendo in ogni caso necessario l'intervento di una pronuncia giurisdizionale che dichiari prescritto il corrispondente diritto.

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