Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1447 del 4 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e d'impugnazione successivamente proposta dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, l'impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, risultando interrotto, all'atto della presentazione della dichiarazione d'impugnazione, il rapporto che legava il difensore all'imputato in vita. La morte del reo, infatti, produce la perdita della personalità giuridica dello stesso, per cui il processo penale si esaurisce, essendosi, con tale evento, estinto il reato e conseguentemente l'azione penale, e cessa la funzione di assistenza e di rappresentanza del difensore. Quest'ultimo, invero, non ha qualità di parte, né di soggetto, né di sostituto processuale (che è colui che agisce in nome proprio per un diritto altrui), ma esercita solo funzioni di assistenza e di rappresentanza.

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