Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3033 del 15 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La penale, quando non sia stata prevista dalle parti anche per il semplice ritardo, può essere applicata solo per un inadempimento a cui sia seguita la risoluzione del, contratto e, nel caso in cui il creditore abbia dovuto — perché l'inadempimento era di scarsa importanza e tale da non giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c. — o voluto — per la sua autonoma determinazione — accertare la prestazione tardiva, non preclude, quindi, la liquidazione del danno conseguente al ritardo secondo i criteri indicati dall'art. 1223 c.c.

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