Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3789 del 11 giugno 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la penale, prevista all'art. 1382 c.c., avendo lo scopo — ove non sia stata convenuta la risarcibilitą del danno ulteriore — di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, si identifica con l'obbligazione di pagare una predeterminata quantitą di danaro in misura invariabile e costituisce debito di valuta superando ogni finalitą risarcitoria dell'obbligazione: conseguentemente i relativi interessi spettanti al suo creditore sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione richiedono l'istanza di parte.

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