Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3217 del 25 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il Gip, richiesto dell'archiviazione, indichi al P.M. le ulteriori indagini da espletare costui è certamente tenuto ad adempiere a quanto richiesto dal giudice. A garanzia contro l'inerzia del P.M. è stato previsto il potere di avocazione ad opera del procuratore generale. Peraltro nell'ipotesi in cui l'inerzia sia addebitabile all'autorità avocante non può il Gip elevare conflitto, dovendosi escludere la sussistenza di un conflitto — sia pure sotto la forma dei casi analoghi — nel caso in cui uno dei confliggenti non sia organo giudicante. (Sulla scorta dei principi di cui in massima la Cassazione ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dal Gip presso la pretura nei confronti del procuratore generale avocante che non aveva esperito le indagini richieste sostenendone l'inopportunità e l'impossibilità, ed ha evidenziato che in ipotesi siffatte al giudice non resta che o aderire alla richiesta di archiviazione ovvero disporre la restituzione degli atti al procuratore generale per la formulazione dell'imputazione).

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