Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2439 del 23 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appropriazione di denaro della P.A. mediante falso, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il pubblico ufficiale viene in possesso del denaro di cui si appropria. Pertanto sussiste peculato quando l'agente fa proprio il denaro della P.A., di cui abbia il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, mentre vi č truffa qualora il pubblico ufficiale, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilitą del bene oggetto della sua illecita condotta. Pił in particolare, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artifizio o il raggiro o la falsa documentazione siano stati posti in essere non per entrare nel possesso del pubblico denaro ma per occultare la commissione dell'illecito.

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