Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18195 del 28 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore il risarcimento del danno a favore del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 c.c., attraverso clausola penale, secondo una pattuizione che può comprendere la trattenuta delle rate versate, in quanto espressione dell'autonomia privata; il giudice peraltro, ai sensi dell'art. 1384 c.c., può ridurre equamente ed anche d'ufficio la prestazione assunta, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale.

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