Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4211 del 26 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dei sigilli non consiste nell'atto materiale dell'infrazione ma nella condotta diretta in maniera specifica a violare la misura cautelare e strumentalizzata al proseguimento dei lavori abusivi, sicché il reato può concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto dell'effettuato sequestro.

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