Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12164 del 18 settembre 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

Per configurare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione č sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione di libertā personale, quale ne sia il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendosi il sequestro realizzare, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertā di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontā di autodeterminarsi. Ai fini della consumazione del reato deve aversi riguardo al momento della privazione di fatto della libertā di movimento del soggetto passivo, anche se avvenuta con mezzi ingannevoli e senza violenza o minaccia, se attraverso essi si č voluto conseguire l'ingiusto profitto, come mezzo della liberazione. Una volta accertato il momento della privazione di fatto della libertā di locomozione č irrilevante che il soggetto passivo abbia preso coscienza dell'avvenuto sequestro solo successivamente.

(massima n. 2)

L'ipotesi prevista dall'art. 630, terzo comma, c.p. integra gli estremi del reato complesso perché l'omicidio volontario, inserito nell'iter criminoso unitario quale circostanza aggravante del sequestro ai sensi del terzo comma del detto art. 630 c.p., dā luogo a un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 84 c.p., in difetto di una deroga espressa del legislatore alla disciplina del reato complesso.

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