Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2603 del 10 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il conducente già trovasi in una situazione di illegittimità, la manovra di emergenza costituisce sempre un rischio per colui che la compie e, perciò, a questi sono addebitabili le eventuali conseguenze dannose derivanti dalla manovra.

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