Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7956 del 20 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La nomina dell'arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontą manifestata dalle parti nella clausola compromissoria in relazione alla designazione di soggetti dotati di particolari qualitą o appartenenti a determinate categorie, atteso che l'intervento del presidente del tribunale č di tipo integrativo-sostitutivo della volontą negoziale, ove questa non sia "contra legem" o non pił concretamente attuabile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.