Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18782 del 26 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di litisconsorzio facoltativo (nella specie, sussistente tra più soggetti danneggiati a seguito di un unico fatto illecito), la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.

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