Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15019 del 21 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilitą della domanda previsti da norme la cui violazione č rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilitą, per tardivitą, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso un provvedimento di "assegnazione" di beni mobili nell'ambito di una procedura immobiliare, in quanto esso, anche se illegittimo, non si sottrae all'ordinario regime di impugnazione ai sensi della norma suddetta, né alla regola del deposito del relativo atto introduttivo entro venti giorni nella cancelleria del giudice che lo ha adottato).

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