Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9051 del 18 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica alla parte della sentenza munita di formula esecutiva effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., anche per la stessa parte notificante. L'inammissibilità del ricorso notificato tardivamente rispetto al termine breve non può, peraltro, essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente.

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