Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28811 del 31 dicembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di opposizione all'esecuzione, nel caso in cui il debitore opponente abbia notificato il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione di udienza oltre che al creditore procedente, del quale contesta il diritto a procedere esecutivamente, anche agli altri creditori intervenuti nell'espropriazione immobiliare, non ricorre un'ipotesi di causa inscindibile che determini la necessità di integrazione del contraddittorio in fase di gravame, né sotto il profilo processuale, in quanto la chiamata in giudizio è avvenuta ad iniziativa di parte e non di ufficio, né sotto quello sostanziale, in quanto i creditori intervenuti agiscono sulla base dei rispettivi rapporti di credito separati e distinti. Ne consegue che l'impugnazione va dichiarata inammissibile nel caso in cui sia stata notificata al solo creditore intervenuto, rimasto contumace in grado di appello, e non sia stata validamente notificata al debitore opponente.

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