Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7007 del 24 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, cui sia assoggettata l'obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione elemento costitutivo del contratto, č inconciliabile con la causa di detto negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell'art. 1354 c.c. e, quindi, come non apposta.

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