Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11358 del 11 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, a seguito della notifica dell'atto di citazione, il convenuto provveda spontaneamente a pagare l'intera sorte richiesta e il giudizio prosegua esclusivamente per la liquidazione delle spese legali, il giudice č ugualmente tenuto ad accertare gli elementi costitutivi ed i requisiti generali di fondatezza della domanda, al fine di verificare l'esistenza del presupposto per la condanna alle spese costituito dalla soccombenza della parte, non potendo il pagamento in via cautelativa essere equiparato all'indiscusso riconoscimento delle ragioni dell'avversario.

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