Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4679 del 26 febbraio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio, la prescrizione della domanda di risarcimento danni per erronea ripartizione degli oneri condominiali può dirsi maturata solo per quelli anteriori di oltre cinque anni alla data di proposizione della domanda, mentre detti danni continuano a maturare in relazione ai successivi bilanci condominiali; quanto, invece, all'azione risarcitoria per violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, trattandosi di illecito permanente, il danno ha natura permanente, sicché il diritto al risarcimento può essere esercitato in ogni istante ed il relativo termine di prescrizione decorre di giorno in giorno.

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