Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4177 del 19 febbraio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 c.p.c. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione ed implica che la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione verso uno degli intimati non può produrre i tradizionali effetti propri della rinuncia, e cioè l'effetto di giustificare una decisione conseguente sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale, giacché la decisione della controversia non può che riguardare tutte le parti.

(massima n. 2)

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., contiene una disciplina completa del potere di esercizio della difesa per iscritto nel procedimento di decisione in camera di consiglio, ed è quindi esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 378 c.p.c., dettato per il procedimento di decisione in udienza pubblica. Pertanto, una volta esercitato il potere di depositare memoria ai sensi del suddetto terzo comma, qualora non sia maturato il termine di cui all'art. 378 calcolato in funzione della data dell'adunanza, non è concepibile l'applicazione di questa norma. Tuttavia, poiché il terzo comma suindicato usa il termine «memorie» e l'uso del plurale non è imposto e non è spiegabile con il riferimento alla possibilità del deposito in capo alle parti (in quanto il legislatore avrebbe potuto usare il termine al singolare, a differenza di quanto imposto dal riferimento alle «conclusioni» del P.M., che evocano un concetto necessariamente da esprimersi con l'uso del plurale), l'interpretazione favorevole alla possibilità del dispiegarsi nel senso più ampio del diritto di difesa della parte impone di ritenere che la parte, purché rispetti il termine di non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza, può depositare più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi consumazione del potere di difesa scritta.

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