Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18156 del 10 agosto 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice, in quanto questa, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una propria autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, è inammissibile l'appello proposto dal socio accomandante e la successiva costituzione del socio accomandatario ha efficacia ex tunc (ai sensi dell'art. 182, c.p.c.) e non sana, tuttavia, le decadenze maturate, nè impedisce la formazione del giudicato per decorrenza del termine perentorio per impugnare.

(massima n. 2)

Ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 c.p.c., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicché solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto che designa presidente o componenti del collegio costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, anche a voler prescindere dal principio di tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

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