Cassazione civile Sez. V sentenza n. 15557 del 7 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello, che č giudice del merito, č tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d'ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.