Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12806 del 10 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contenzioso elettorale, la gratuitą dell'azione popolare (comportante, per il ricorrente, la non necessitą della difesa tecnica, ma non inibente l'utilizzabilitą della stessa) non esclude che, ove spese siano state sostenute, queste possano essere poste a carico della controparte secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

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