Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14561 del 11 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1469 bis c.c., che presume la vessatorietą della clausola tra professionista e consumatore quando sia stato stabilito per le controversie relative ai contratti conclusi tra i medesimi come sede del foro competente una localitą diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, non si applica nel caso in cui la controparte del professionista sia una persona giuridica, non potendo quest'ultima essere qualificata come «consumatore» a norma dello stesso art. 1469 bis, con conseguente inapplicabilitą non solo della norma gią citata, ma anche dell'art. 12 del D.L.vo n. 50 del 1992.

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